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Partiamo dalla definizione in termini di Diritto e sotto l’aspetto fiscale.
In diritto, la permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro. (art. 1552 Cod.Civ.)
Sebbene si applichino, in quanto compatibili, le norme stabilite per la vendita (art. 1555 cod.civ.), la permuta differisce da quest'ultima in quanto lo scambio non avviene verso il corrispettivo di un prezzo, ma tramite il reciproco trasferimento della proprietà di cose o della titolarità di altri diritti.
La permuta, infatti, deriva da quella forma primitiva di scambio chiamata baratto.
Responsabilità dei contraenti
Tranne le norme generali, che richiamano la disciplina della vendita, la permuta è regolata in particolare in tema di evizione e di spese a carico dei contraenti.
Il permutante, se ha subito l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto, come per la vendita, al valore della cosa evinta, salvo in ogni caso al risarcimento del danno. (art. 1553 Cod.Civ.).
Infine, salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali, a differenza della vendita in cui, sempre salvo patto contrario, sono a carico del compratore. (art. 1554 Cod.Civ.).
La permuta può essere effettuato con due finalità differenti:
Nel primo caso la permuta è assimilabile ad una operazione di compravendita. Il valore al quale occorre iscrivere il cespite ricevuto in bilancio è rappresentato dal valore di mercato. La differenza tra il valore contabile netto del bene dato in permuta e il valore di mercato del bene ricevuto, tenuto conto anche dell’eventuale conguaglio in denaro pattuito, rappresenta l’utile o la perdita derivante dall’operazione. Lo stesso criterio si applica nel caso in cui un’immobilizzazione materiale è acquisita dall’impresa dando in parte in pagamento un’altra immobilizzazioni materiale.
Nel secondo caso la permuta non può essere assimilata ad una compravendita: il bene ricevuto a seguito della permuta va iscritto in bilancio allo stesso valore del bene ceduto.
Sostanzialmente analoghe sono le regole fissate dai principi contabili internazionali che prevedono, la valutazione al fair value. Non si applica il fair value nel caso in cui la permuta non ha sostanza commerciale o nel caso in cui il fair value dell’attività ricevuta e di quella ceduta non possano essere determinati in modo attendibile. In questo caso il bene ricevuto in permuta deve essere iscritto in bilancio al valore contabile dell’attività scambiata.
Sotto il profilo fiscale la permuta di un cespite contro un altro cespite non genera una plusvalenza se non per l’eventuale conguaglio in denaro pattuito. Affinché non si determini una plusvalenza tassabile è necessario che:
e che
MITO Immobiliare, all’interno dello scenario tecnico - giuridico – fiscale prima brevemente citato, intende proporre ed offrire ai clienti che ne manifestassero l’esigenza, un servizio tecnico – consulenziale utilizzando i propri esperti al fine di soddisfare al meglio quanto da loro prospettato e richiesto: lo scopo è anche quello di creare le condizioni di massima facilitazione riguardo a quelle trattative ispirate non all’utilizzo di danaro contante o all’accensione di mutui, ma al reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti.
Ad uso di chi intende documentarsi più approfonditamente sulla materia, in termini giuridici, si consiglia la lettura della allegata Scheda Giuresprudenziale.
Per capire meglio quali sono le varie tipologie di permuta si può consultare la scheda Vari tipi di permuta.
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